Descrizione

 

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2013, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato:

  • semplice: l’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd.“semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). Richiesta accesso Civico Semplice da inviare in allegato, debitamente compilata, a rmrh07000d@istruzione.it
  • generalizzato: il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd.“generalizzato”,  “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.L’accesso generalizzato è autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l’accesso civico “semplice”, incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall’art. 5-bis, c. 3.Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare. Si sottolinea come l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Richiesta accesso Civico Generalizzato da inviare in allegato, debitamente compilata, a rmrh07000d@istruzione.it
  • documentale: è il diritto di prendere visione di un determinato documento amministrativo e di ottenerne copia al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale. D.P.R. n. 184/2006 prevede che tale diritto sia esercitabile da tutti i soggetti pubblici e privati, coinvolti in attività di pubblico interesse, limitatamente a tale attività

 

 

Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.p.r. 445/2000.

Le norme sono finalizzate ad una completa decertificazione nei rapporti fra privati e le pubbliche amministrazioni nonché fra privati e gestori di pubblici servizi. Gli uffici pubblici possono rilasciare certificazioni esclusivamente per l’utilizzo nei rapporti fra privati. I certificati, infatti, pena la loro nullità, devono riportare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.  L’autocertificazione può essere prodotta anche ai privati che vi consentono.

 

Come funziona l’autocertificazione

L’autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione.
Possono utilizzare l’autocertificazione tutti i cittadini italiani, quelli dell’Unione Europea. I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto ad autocertificare tutti gli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. In caso di dichiarazione falsa il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione, fatta salva la denuncia all’autorità giudiziaria.

Tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non compresi nell’elenco degli atti autocertificabili possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (Art. 47 D.P.R. 445/2000).
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio non devono essere autenticate se presentate alle amministrazioni pubbliche o ai gestori di pubblici servizi: devono essere firmate davanti al dipendente che riceve la documentazione oppure possono essere inviate per via telematica o via fax unitamente a copia fotostatica del documento di identità.
La firma autenticata è prevista solo per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da presentare a soggetti privati. In questo caso per la dichiarazione è necessaria una marca da bollo da Euro 16,00. (Modulo dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e (modulo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per successione).

 

Cosa si può autocertificare

Il cittadino può autocertificare tutti gli stati, qualità personali e fatti che normalmente vengono certificati da un ufficio pubblico.
Di seguito si riporta un elenco di dati autocertificabili:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
  • civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

 

 

Ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Scuola, si forniscono le direttive di massima relative al settore di appartenenza.

 

 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese

  • Controllo del DURC: il Documento Unico di Regolarità Contributiva : il controllo avviene sempre d’ufficio  e in tempo reale.
  • Controllo del documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari: il controllo avviene sempre d’ufficio.

DURC:

Trattasi di un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

La regolarità contributiva oggetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.  Il DURC è rilasciato da INPS, INAIL, Casse Edili ed altri enti in possesso dei requisiti precisati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutte le PA sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia nella fase di gara che in quella successiva.

Documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali, ovvero: utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva; effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, del CUP.

Allegati