Criteri ed Indicazioni
per la Valutazione e il Recupero
Insegnamento della religione cattolica e possibilita’ alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti maggiorenni), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di un’apposita richiesta. L’opzione ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, su iniziativa degli stessi interessati.
Per gli studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica l’Istituto offre loro dei percorsi formativi volti all’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza attiva. Tali percorsi svolti saranno portati avanti da un docente preposto che parteciperà ai consigli e agli scrutini e che proporrà un voto valido ai fini per l’attribuzione del credito scolastico.
Ai soli alunni delle classi il cui orario definitivo preveda l’insegnamento della religione cattolica alla prima o all’ultima ora di lezione sarà consentito, se non avvalentisi, e previa autorizzazione quando minorenni, di effettuare un’entrata posticipata o un’uscita anticipata in luogo della frequenza alle attività di cui sopra.
Criteri di valutazione
Il Collegio dei Docenti, vista la necessità che all’interno dell’Istituto i criteri di giudizio e di valutazione degli allievi siano quanto più possibile omogenei, ha fissato i sottoelencati livelli di profitto cui i Consigli di classe e i singoli sono invitati a far riferimento nell’ambito della propria programmazione.
Livelli |
(1-4) |
5 |
6 |
(7-8) |
(9-10) |
Conoscenza |
Nessuna: |
Frammentaria e superficiale: |
Completa ma non approfondita: |
Completa e approfondita: |
Completa, coordinata, ampliata: |
Comprensione |
Commette gravi errori |
Commette errori anche nella esecuzione di compiti semplici |
Non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici |
Non commette errori nell’esecuzione di compiti complessi ma incorre in imprecisioni |
Non commette errori né imprecisioni nell’esecuzione dei problemi |
Applicazione |
Non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove |
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori |
Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori |
Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite anche in compiti complessi ma con imprecisioni |
Applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza imprecisioni e senza errori |
Analisi |
Non è in grado di effettuare alcuna analisi |
È in grado di effettuare analisi parziali |
Sa effettuare analisi complete ma non approfondite |
Analisi complete e approfondite ma con aiuto |
Capacità di cogliere gli elementi di un insieme e di stabilire tra di essi relazioni |
Sintesi |
Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite |
È in grado di effettuare una sintesi parziale e imprecisa |
Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato |
Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze |
Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite |
Valutazione |
Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato |
Sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite |
Sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni approfondite |
È in grado di effettuare valutazioni autonome seppure parziali e non approfondite |
È capace di effettuare valutazioni autonome, complete e approfondite |
Indicazioni per gli scrutini finali
Il Collegio dei Docenti ha fissato anche i sottoindicati criteri per l’effettuazione degli scrutini finali per l’anno scolastico 2018-2019 in conformità con le norme vigenti.
Gli elementi considerati per la valutazione finale degli allievi sono:
- La frequenza assidua e la partecipazione attiva e corretta al dialogo educativo e alla vita della scuola, comprese le attività complementari ed integrative
- I risultati acquisiti nelle prove di verifica, nei corsi regolari, negli interventi didattici educativi individualizzati di sostegno e recupero
- La condotta
- La personalità complessiva dell’allievo e gli eventuali fattori ambientali e/o socio-affettivi che la condizionano
In particolare per gli studenti delle classi terze, quarte, quinte si dovranno considerare:
- I risultati dell’attività di alternanza scuola-lavoro
- I crediti formativi opportunamente certificati
Gli alunni che non abbiano raggiunto durante l’anno scolastico gli obiettivi minimi prefigurati nelle programmazioni di dipartimento e di classe, ovvero la cui preparazione sia inficiata da gravi e numerose insufficienze in sede di valutazione finale, non potranno essere ammessi alla classe successiva.
Laddove però essi non mostrino carenze complessive, ovvero qualora le insufficienze non siano più di due in totale, il Consiglio di Classe, contando sul fatto che lo studente possa colmare le lacune registrate nel corso dell’anno, disporrà l’effettuazione di un’ulteriore sessione di valutazione prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.
Le assenze
Le norme vigenti stabiliscono che “ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore complessivo. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate deroghe al suddetto limite”.
In merito il Collegio dei Docenti, oltre a ribadire che le ore, o i giorni, di alternanza scuola-lavoro non costituiscono assenza, e a chiarire che per gli alunni inseriti in classe ad anno scolastico iniziato assenze e orario complessivo andranno computati dal giorno di avvio frequenza, ha deliberato le seguenti deroghe, per assenze debitamente documentate (la documentazione andrà conservata a cura del coordinatore di classe):
- Motivi di salute (ricoveri o terapie ospedalieri, ovvero visite specialistiche)
- Donazioni di sangue
- Adesione a confessioni religiose che comportino l’osservanza rituale di specifiche festività
- Motivi personali e/o di famiglia documentabili (provvedimenti dell’autorità giudiziaria,
gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia)
- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI
La condotta
Il voto di condotta è proposto in sede di scrutinio dal coordinatore di classe sulla base dei criteri tendenziali indicati dal Collegio dei Docenti per l’attribuzione dei voti e di seguito riportati, e tenendo conto delle indicazioni dei colleghi:
voto: 10
- Frequenza assidua, puntualità in classe
- Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto
- Partecipazione autonoma, molto attiva
- Regolare e serio svolgimento degli impegni scolastici
- Utilizzo serio e responsabile del materiale e delle strutture della scuola
voto: 9
- Frequenza assidua
- Comportamento corretto, senza richiami scritti
- Partecipazione autonoma ed attiva
- Regolare svolgimento degli impegni scolastici
- Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola
voto: 8
- Frequenza regolare
- Comportamento corretto
- Partecipazione responsabile
- Regolare svolgimento degli impegni scolastici
voto: 7
- Frequenza irregolare, scarsa puntualità in classe
- Infrazioni al regolamento d’Istituto che abbiano comportato ammonizioni orali
- Infrazioni al regolamento d’Istituto che abbiano comportato ammonizioni scritte, senza sospensione dalle lezioni
- Svolgimento non sempre puntuale delle consegne didattiche, a volte mancanza del materiale scolastico degli impegni scolastici
- Scarsa partecipazione al dialogo educativo
voto: 6
- Frequenza molto irregolare
- Infrazioni al regolamento d’Istituto che abbiano comportato sospensione dalle lezioni
- Inosservanza delle consegne didattiche e reiterata mancanza del materiale scolastico
- Compromissione del dialogo educativo fra docenti e classe con pesanti azioni di disturbo durante le lezioni
- Sanzione disciplinare per aver contravvenuto al divieto di fumo
Il credito scolastico
Il credito scolastico è un complesso di punti (massimo 25 in tre anni; tale insieme costituirà una sorta di “tesoretto” di cui godere per l’attribuzione del voto finale agli Esami di Stato) che – ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 – il Consiglio di Classe assegna ogni anno a ciascun studente secondo la tabella prevista dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007 e dal D.M. 99/2009:
classe III |
classe IV |
classe V |
|
Se M = 6 |
3 o 4 punti |
3 o 4 punti |
4 o 5 punti |
Se M è tra il 6 e il 7 |
4 o 5 punti |
4 o 5 punti |
5 o 6 punti |
Se M è tra il 7 e l’8 |
5 o 6 punti |
5 o 6 punti |
6 o 7 punti |
Se M è tra l’8 e il 9 |
6 o 7 punti |
6 o 7 punti |
7 o 8 punti |
Se M è tra il 9 e il 10 |
7 o 8 punti |
7 o 8 punti |
8 o 9 punti |
M = Media dei voti dello studente allo scrutinio; il voto in condotta concorre alla formazione della media e quindi alla determinazione del credito scolastico.
La sopra citata tabella per l’attribuzione del credito scolastico è stata utilizzata fino all’anno scolastico 2017-2018.
Il MIUR ha emanato il 4 ottobre 2018 la circolare prot. N. 3050 recante le seguenti indicazioni:
“Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( artt. 12-21 ), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia”.
Allegato A
(di cui all’articolo 15, comma 2)
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
Media dei voti |
Fasce di credito III anno |
Fasce di credito IV anno |
Fasce di credito V anno |
M < 6 |
– |
– |
7-8 |
M = 6 |
7-8 |
8-9 |
9-10 |
6< M ≤ 7 |
8-9 |
9-10 |
10-11 |
7< M ≤ 8 |
9-10 |
10-11 |
11-12 |
8< M ≤ 9 |
10-11 |
11-12 |
13-14 |
9< M ≤ 10 |
11-12 |
12-13 |
14-15 |
Regime transitorio
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III e nel IV anno
Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno |
Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) |
6 |
15 |
7 |
16 |
8 |
17 |
9 |
18 |
10 |
19 |
11 |
20 |
12 |
21 |
13 |
22 |
14 |
23 |
15 |
24 |
16 |
25 |
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020
Tabella di conversione del credito conseguito
nel III anno
Credito conseguito per il III anno |
Nuovo credito attribuito per il III anno |
3 |
7 |
4 |
8 |
5 |
9 |
6 |
10 |
7 |
11 |
8 |
12 |
E’ evidente che il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe è funzione che dipende dall’andamento didattico. Alla fine del ciclo di studi esso esprime una valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta dall’alunno, con particolare riguardo al profitto e alla condotta del triennio conclusivo.
Il Consiglio ha però la possibilità di orientarsi verso l’uno o l’altro estremo della banda di oscillazione preassegnata, in base all’assiduità della frequenza scolastica dello studente, della sua partecipazione al dialogo didattico-educativo, nonché alle attività complementari ed integrative, della presenza o meno di eventuali crediti formativi (legati cioè non all’andamento didattico, bensì all’impegno nel campo associativo, professionale, etc.).
Il Collegio dei Docenti ha stabilito che i Consigli di Classe attribuiscano il punteggio più alto della banda di oscillazione preassegnata in base alla media dei voti riportata dallo studente qualora ricorra almeno una condizione tra le seguenti:
- Una media pari o superiore al valore intermedio della banda di oscillazione (ad es. 6,8, ma anche 6,5)
- Assiduità nella frequenza, con non più del 10% di assenze sul monte ore complessivo annuo e non più di 10 ritardi
e almeno due condizioni tra tutti gli indicatori possibili (i seguenti, ma anche i due appena riportati):
- Impegno nella partecipazione al dialogo didattico-educativo (ad es. interventi pertinenti durante le attività didattiche, lavori di ricerca e approfondimento individuali o di gruppo, atteggiamento propositivo nei confronti dei compagni, partecipazione attiva alle iniziative portate avanti dall’Istituto)
- Impegno particolare nelle attività di alternanza scuola-lavoro
- Impegno e partecipazione nelle ore di Religione cattolica o nella Materia alternativa
- Impegno nella partecipazione ad attività complementari e integrative promosse dall’Istituto in fascia pomeridiana
- Partecipazione a gare e concorsi cui la scuola abbia aderito
- Credito formativo certificato, che riporti la rilevanza qualitativa e la consistenza quantitativa
dell’impegno profuso dallo studente
Nel caso di alunni per i quali i Consigli di Classe abbiano deciso in sede di scrutinio finale la sospensione del giudizio e che abbiano affrontato con successo la prova di verifica successiva al recupero estivo, lo scrutinio che ne deciderà l’ammissione alla classe superiore attribuirà comunque il punteggio più basso della banda di oscillazione preassegnata in base alla media finale dei voti. La stessa disposizione si applicherà per gli studenti promossi a giugno con voto di consiglio.
Lo scrutinio finale dell’anno seguente potrà eventualmente disporre l’integrazione su decisione motivata e verbalizzata del CdC, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrato nel recuperare situazioni di carenze e di svantaggio presentatosi nell’anno precedente debitamente documentate del punto di credito non attribuito.
Recupero estivo
Il recupero nel periodo estivo trova la sua ragion d’essere nella sospensione del giudizio che i Consigli di Classe decidono in sede di scrutinio finale laddove si trovino di fronte a situazioni di non sufficiente preparazione ovvero di mancata rispondenza agli obiettivi minimi previsti dai piani didattici, che non siano tuttavia caratterizzate da quelle gravi o diffuse carenze che richiederebbero invece la ripetizione dell’anno scolastico da parte dello studente. La sospensione del giudizio è una nuova opportunità concessa all’alunno perché colmi le lacune della sua preparazione con studio individuale e/o con la partecipazione ad attività di recupero, il tutto finalizzato a una successiva prova di verifica, ovvero al superamento del debito scolastico come da norma.
Per gli alunni che in sede di scrutinio finale riporteranno gravi insufficienze (voto 4) saranno realizzate attività di recupero, per insufficienze lievi (voto 5) è previsto lo studio individuale.
I corsi di recupero estivi si svolgono successivamente alle operazioni di scrutinio, di norma entro la fine del mese di luglio. Si attuano per gruppi di studenti con carenze omogenee provenienti da una singola classe o da classi parallele e consistono in lezioni portate avanti da docenti dell’Istituto che si siano appositamente resi disponibili su un programma per obiettivi minimi e, nel caso del primo biennio, per competenze essenziali per il passaggio alla classe successiva. Per le classi del biennio il recupero è organizzato per competenze, secondo assi culturali.
Le verifiche post-corso di recupero estivo si svolgono, in deroga alla normativa vigente, nella prima settimana di settembre, come da deliberazione del Collegio dei Docenti, consistono di prove scritte, per le materie che lo prevedono ed orali per tutte le materie, e sono seguite da scrutini finali che dovranno valutare, sulla base del risultato delle prove stesse, il superamento o meno del debito scolastico. Le verifiche scritte sono preparate dai docenti curricolari degli alunni interessati e consegnate entro il 30 giugno in segreteria didattica.
Ammissione degli alunni
Gli alunni che non siano stati ammessi per due volte di seguito alla classe successiva non potranno essere riammessi a frequentare l’Istituto salvo approvazione votata dal Collegio dei Docenti.
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